COME FUNZIONA?

L’utilizzatore dei locali concessi paga un canone al titolare, il canone può comprendere:

  • Utilizzo di attrezzature del concedente;
  • Quota di consumi dell’energia;
  • Quota altre spese (pulizia, condominio ecc.);
  • Il consumo dei prodotti del concedente.

In poche parole, l’utilizzatore svolge la propria attività disponendo solamente dell’abilitazione professionale visto che può utilizzare locali (e anche attrezzature) dell’impresa concedente.

PERCHE’ È NATO QUESTO TIPO DI CONTRATTO?

Il modello contrattuale nasce dalle esigenze emerse negli ultimi anni dalle aziende del settore Benessere, soprattutto in conseguenza dei mutamenti della situazione sociale ed economica del nostro Paese, che hanno comportato importanti ripercussioni a loro carico.
L’esigenza principale del parrucchiere o estetista, pertanto, è di creare le condizioni per un migliore rendimento della propria struttura, anche attraverso il conseguimento di un provento derivante dalla concessione in uso di parte del proprio salone/centro estetico.

Occorre dare la possibilità, soprattutto ai giovani professionisti, di mettersi in regola. Coloro che sono in possesso della qualifica professionale di Acconciatore o di Estetista, hanno la possibilità di aprire una propria attività e quindi mettersi correttamente sul mercato, oppure ricercare forme di collaborazione fra professionisti.

Una di queste opportunità è data proprio dalla forma di “affitto della poltrona” o “affitto di cabina”.

LE ORIGINI

Il “co-working” nasce nei paesi anglosassoni in cui il sistema giuridico basato sul Common Law è abbastanza diverso dal nostro Civil Law. Ciò significa che spesso tali paesi fanno da apripista a modalità nuove di organizzazione del lavoro, e come naturale conseguenza, la prassi performa la legge. Invece, nei sistemi giuridici basati sul Civil Law, risulta più difficile introdurre novità, in quanto spesso le norme vigenti non consentono varianti.

Il concetto di co-working, non si limita alla condivisione di una struttura, bensì si basa sulla comparsa di un nuovo tipo di relazioni interpersonali e lo sviluppo di comunità di scambio, con persone che condividono valori di apertura, di collaborazione e disponibilità al cambiamento.

L’AFFITTO DI POLTRONA/CABINA IN ITALIA

Per la legislazione italiana, l’attività di acconciatore o di estetica deve essere esercitata in forma di impresa individuale o società in possesso di partita IVA e iscrizione alla Camera di commercio (CCIAA), all’INPS e all’INAIL. L’inizio attività è subordinato, previa verifica del possesso dei requisiti professionali richiesti, alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello unico attività produttive (SUAP) del comune ove è stabilita la sede dell’impresa.

La SCIA, presentata singolarmente o all’interno della pratica della CCIAA, deve contenere oltre ai dati anagrafici del soggetto che la presenta e dell’impresa, i riferimenti di colui che in possesso dei requisiti professionali è identificato come “Responsabile tecnico”, anche:

  • l’attestazione del possesso dei requisiti professionali;
  • l’autocertificazione dei requisiti urbanistici, di destinazione d’uso, in materia ambientale, di prevenzione e sicurezza dei locali;
  • l’autocertificazione dei requisiti igienico sanitari delle attrezzature.

 

In alcune regioni, ad esempio Piemonte, Lombardia, Toscana, Marche ed Abruzzo, la poltrona/cabina in affitto risulta essere una modalità diffusa tanto da portare i comuni a sviluppare un modello di SCIA specifico e direttive dirigenziali per fornire agli operatori del settore precise indicazioni procedurali ed operative alle quali fare riferimento.

In Toscana, CNA ha collaborato, tra l’altro, con l’Unione dei Comuni della Valdera, in provincia di Pisa, per uniformare le procedure per l’avvio della così detta “Poltrona in affitto” in locali già autorizzati per le attività di acconciatore ed estetica. Da tale collaborazione è scaturita una direttiva che contiene le indicazioni per l’esercizio dell’attività di affitto di poltrona e che in particolare dispone:

  • il rispetto dei requisiti professionali, tecnico-strutturali ed igienico-sanitari, indispensabili per l’esercizio della singola attività;
  • la stipula di un contratto tra le parti esercenti le due attività nel quale sono evidenziate in maniera dettagliata le rispettive aree di lavoro, le responsabilità e modalità di utilizzo degli strumenti da lavoro, dei locali, agli impianti e all’applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
  • in ogni caso, le due attività dovranno aprire autonoma posizione presso la competente C.C.I.A.A. e il rapporto contrattuale che lega le due attività atterrà alla sfera privatistica.